Condizioni di vendita

Condizioni di vendita

Condizioni generali di fornitura/vendita di Ceba Ingranaggi S.r.l.

Premessa

Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti fra CEBA INGRANAGGI S.r.l., d’ora in avanti denominata con il termine “venditore” ed i compratori sia italiani che esteri, salvo eventuali deroghe esplicitamente concordate per iscritto.

ART.1 – Formazione del contratto

L’accettazione dell’offerta da parte del compratore o della conferma d’ordine del venditore, comunque effettuata, comporta l’applicazione delle presenti condizioni generali vendita, e ciò anche quando l’accettazione avvenga mediante la semplice esecuzione del contratto. L’accettazione senza espressa riserva da parte del compratore di prodotti non conformi per tipo o quantità, o inviati a condizioni diverse da quelle contenute nella richiesta del compratore implica accettazione, comporta, da parte di quest’ultimo, l’accettazione della fornitura e delle condizioni proposte dal venditore.

ART.2 – Ordini

Le ordinazioni sono impegnative per il cliente e si riferiscono sempre per materiale “a disegno” ad un’offerta del venditore. Il compratore è legittimato a sospendere o annullare ordini già confermati, ma il venditore avrà in ogni caso diritto alla corresponsione del costo delle lavorazioni e dei materiali sostenuto in relazione allo stato d’avanzamento dell’ordine.

ART.3 – Disegni dimensionali di produzione

La produzione a disegno viene effettuata secondo le tolleranze d’uso, se non specificate dal compratore nei propri disegni ed accettate dal venditore.

ART.4 – Prezzi

I prezzi delle merci si intendono sempre “franco fabbrica”, escluso l’imballaggio, conteggiato separatamente, se non altrimenti specificato in contratto. Qualora, nel corso della fornitura si verificassero aumenti nel materiale o negli altri costi di produzione, è facoltà del venditore adeguare i prezzi, anche per gli ordini in corso agli aumenti verificatisi.

ART.5 – Consegna

I termini di consegna sono puramente indicativi e non impegnano il venditore, salvo diversa esplicita indicazione. Ogni variazione richiesta in fase di produzione solleva il venditore dal rispetto del termine concordato. Il venditore non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna se non diversamente concordato da contratto.
Le consegne si intendono “franco fabbrica” e tutti i costi ed i rischi inerenti l’esecuzione delle spedizioni sono a carico del compratore. I rischi relativi alla fornitura passano al compratore al più tardi al momento in cui i prodotti vengono presi in consegna dal vettore. Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell’impedimento nei casi di forza maggiore dovuti a fatti che possono turbare la regolarità della produzione, quali, a titolo puramente esemplificativo: la difficoltà nell’approvvigionamento di materiali, il verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del venditore e del compratore, quali scioperi di qualsiasi natura, incendi, inondazioni, interruzioni nella rete di distribuzione dei servizi quali energia elettrica, acqua, gas, telecomunicazioni, la mancanza o scarsità di materie prime, la mancanza di mezzi di trasporto, gli scarti di pezzi importanti in corso di fabbricazione imputabili a sub-fornitori del venditore, i guasti e gli infortuni ad impianti di produzione del venditore, i ritardi nella concessione di autorizzazioni da parte delle Autorità preposte, nonché gli altri impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti, intervenuti dopo la conclusione del contratto, e che rendano temporaneamente impossibile od eccessivamente onerosa la consegna. In nessun caso, al verificarsi delle circostanze previste nel presente articolo, il compratore o il venditore potranno esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

ART.6 – Spedizione

Il venditore utilizza il metodo di imballaggio più idoneo alla tipologia di articoli da esso prodotti, di solito bancali con film quale protezione dei pezzi meccanici.
Eventuali danneggiamenti od ammanchi sopraggiunti durante il trasporto vanno segnalati ed imputati esclusivamente al trasportatore. Qualora, in deroga a quanto sopra previsto, il venditore si accolli l’onere del trasporto, questo si riserva di scegliere il mezzo di trasporto a lui più conveniente. E’ sempre onere del compratore far valere nei confronti del vettore, e per conoscenza al venditore (comunque entro 8giorni dal ricevimento della merce), le ragioni in caso d’ammanco, avaria, ritardi, ecc.

ART.7 – Pagamento

I pagamenti, ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore, si intendono validi solo se effettuati nei modi e nei tempi pattuiti. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà al venditore il diritto, dietro semplice comunicazione, di sospendere le forniture o di risolvere il contratto in corso, anche se non relativo ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il venditore ha comunque diritto a far decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora, gli interessi moratori nella misura del saggio in vigore, previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

ART.8 – Garanzia

Il venditore garantisce la conformità dei prodotti forniti, intendendosi tale la corrispondenza per quantità, qualità, tipo e materiale a quanto stabilito nell’offerta. La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti di utilizzo materiale o di fabbricazione, riconducibili al venditore, ma non di progettazione che è esclusivamente del compratore. La garanzia ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data della consegna attestata dal DDT d’accompagnamento. Le riparazioni o sostituzioni in garanzia non fanno comunque decorrere un nuovo termine di garanzia.

ART.9 – Resi e Reclami

All’arrivo delle merci, il compratore è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l’assenza di vizi. Il compratore dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti di conformità dei prodotti, secondo le modalità seguenti:

  • a) i reclami relativi a quantità, oppure vizi e difetti di qualità o non conformità rilevabili non appena in possesso della merce, debbono essere effettuati dal compratore entro un breve termine dal momento in cui i prodotti pervengono a destino e, comunque, a pena di decadenza, non oltre 15 giorni dal suddetto momento.
  • b) I vizi, difetti o non conformità occulti (cioè quelli non individuabili in base alla verifica imposta dalla legge ed al punto precedente) devono essere denunciati dal compratore, a pena di decadenza, entro e non oltre 15 giorni dalla scoperta. Non si accettano resi di merce per qualsiasi causa se non preventivamente autorizzati dal venditore, che si impegna a sostituire i pezzi da esso ritenuti difettosi.
  • c) La merce contestata deve essere resa al venditore senza manomissioni o tentativi di riparazione. Le riparazioni di pezzi difettosi eseguite dal committente saranno riconosciute solamente dietro autorizzazione del venditore e dopo approvazione da parte dello stesso del preventivo di spesa.

ART.10 – Responsabilità

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni, materiali ed immateriali, provocati dal prodotto in conseguenza di:

  • a) utilizzo, conservazione e manutenzione impropri del prodotto;
  • b) alterazione e manomissione del prodotto non espressamente autorizzate dal venditore, mancata rispondenza del prodotto, ancorché conforme alle specifiche tecniche contrattualizzate, al tipo d’utilizzo a cui è destinato.
  • c) responsabilità volontariamente assunte dal compratore nei confronti dell’utilizzatore finale e non direttamente derivategli dalla Legge.
  • d) provvedimenti normativi successivi alla messa in circolazione del prodotto.
  • e) normale degrado, obsolescenza ed usura del prodotto.
  • f) eventi avversi e reclami non tempestivamente comunicati al fabbricante.
  • g) perdita di valore di mercato.

ART.11 – Riserva di proprietà

Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato, in tutto o in parte, dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà del venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo.

ART.12 – Interpretazione – modifiche – clausole invalide

Eventuali allegati o premesse si intendono parte integrante dei contratti cui si riferiscono.
L’invalidità parziale o totale d’una clausola non comporta l’invalidità dell’intero contratto.

ART.13 – Foro competente

Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali è esclusivamente competente il foro del venditore.

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